Art. 3.
(Determinazione e erogazione delle risorse).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare delle risorse da ripartire tra le associazioni e la ripartizione delle risorse tra le associazioni stesse.
      2. L'erogazione delle somme spettanti a ogni associazione è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.